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ARERA: gli adempimenti per impianti fotovoltaici superiori a 100 kWp

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tutti i proprietari di impianti fotovoltaici pari o superiore a 100 kWp, sono obbligati, oltre che a seguire gli adempimenti per impianti superiori a 20 kWp di: Agenzia delle Dogane, adempimenti enel e gse, anche all’iscrizione all’ ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per “Indagine Annuale di Dati Tecnici su Produttori di Elettricità ed Autoproduttori”.

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Cosa comporta l’iscrizione al portale ARERA?

Annualmente comporta:

  • La compilazione della gestione del gruppo aziendale e soci, da aggiornare ogni qualvolta c’è un cambiamento nell’assetto societario e dei soci;
  • L’invio dell’indagine annuale;
  • I dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori: l’operatore riceverà una e-mail di avviso dell’apertura della raccolta. Solitamente intorno ai mesi di marzo e aprile. Questa raccolta comporta l’aggiornamento di dati tecnici dell’impianto fotovoltaico ed eventuali aggiornamenti;
  • Un contributo per il funzionamento dell’Autorità: l’operatore riceverà una e-mail di avviso dell’apertura della raccolta, solitamente intorno ai mesi di agosto e settembre. I soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato (SII) e iscritti nel registro delle imprese o che svolgano l’attività in regime di gestione pubblica diretta sono tenuti al versamento di un contributo a favore di ARERA a copertura dei propri costi di funzionamento nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito per i settori energetici;
  • Una volta l’anno ARERA apre la compilazione della dichiarazione preliminare dell’unblunding contabile (ovvero la separazione contabile delle differenti aree di attività di un’azienda) in cui vengono inserite le modalità di redazione del bilancio e si indicano i motivi dell’esenzione dallo stesso unbundling, esaurendo così l’invio definitivo della sola dichiarazione preliminare degli obblighi in maniera di separazione contabile. La dichiarazione è obbligatoria e va compilata e inoltrata entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio.

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Chi è tenuto a fare il versamento?

Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, comprese anche le società di diritto estero.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica/gas e nel settore del SII.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La base imponibile del contributo dovuto all’Autorità, in base alle disposizioni della delibera 143/07, è rappresentata dai ricavi, risultanti dall’ultimo bilancio approvato, conseguiti nelle attività di cui al comma 2.1 dell’Allegato A alla citata delibera. In particolare occorre fare riferimento alla sommatoria delle voci A1 e A5 del conto economico, escludendo dal contributo le poste che non si riferiscono alle attività di cui al citato comma 2.1.

Rivolgiti ai nostri esperti se vuoi avere maggiori informazioni sugli adempimenti relativi agli impianti fotovoltaici.

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