Nell’ultimo anno è sopraggiunta una novità importante nel campo dell’edilizia, che finalmente è stata in grado di dare al settore il rilancio che si aspettava. L’hanno chiamato “Superbonus”, perché permette la detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riqualificazione antisismica sia per le case singole che per i condomini. Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, o dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, ma al 30 giugno 2023 i lavori eseguiti dovranno essere almeno il 60% del totale previsto.
Non è finita: in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione. In accordo con il fornitore, si può ottenere uno sconto in fattura pari alla spesa da sostenere: lui la recupererà sottoforma di credito d’imposta, oppure è possibile scegliere la cessione del credito d’imposta a terzi, comprese banche e finanziarie, per un importo pari alla detrazione spettante.
Tutto questo non significa che si può ristrutturare casa a costo zero: certo, con il tempo è possibile recuperare la spesa sotto varie forme, ma sono comunque necessari anticipi, compresi il compenso per il tecnico asseveratore e una serie di documenti da produrre prima, dopo e durante gli interventi per poter accedere ai vantaggi. Per non parlare della cessione del credito a terzi, dove sono necessarie garanzie solide.
Condomini, oppure persone fisiche proprietarie di immobili che siano case private, in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari. Istituti autonomi case popolari (o enti con le stesse finalità sociali) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, gestiti per conto dei Comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci. Non solo: anche enti del Terzo Settore: Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, ma anche associazioni e società sportive dilettantistiche, a patto che si tratti di lavori destinati alle strutture adibite a spogliatoi.
La detrazione del 110% può essere applicata solo ad interventi che vengono effettuati su immobili già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile, non su nuove costruzioni. Vale per singole abitazioni come per i condomini, ed è un provvedimento che evidentemente mira a migliorare il patrimonio immobiliare già esistente, dando finalmente più appeal alle ristrutturazioni importanti che alle nuove costruzioni, puntando su interventi che riguardano le prestazioni termiche e antisismiche. Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Gli interventi devono garantire un salto di due classi energetiche dell’immobile tramite attestazione di prestazione energetica (APE). Gli interventi “principali o trainanti” possono essere:
Esiste poi la possibilità di effettuare degli interventi “aggiuntivi o trainati”, che godono della detrazione fiscale del 50% o del 65% in 10 anni, possono essere abbinati ad almeno uno dei “trainanti”, accedendo così al Superbonus del 110%. Ecco quali possono essere:
Per poter accedere al Superbonus è necessario, come detto, che gli interventi permettano di migliorare le prestazioni dell’edificio di almeno due classi energetiche in più, ma non basta. Prima di tutto, questo aumento deve essere documentato con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto ante e post intervento, da un tecnico abilitato. È necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un visto di conformità rilasciato, su richiesta del beneficiario, da CAF o Commercialisti Esperti Contabili, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Si deve presentare anche una Asseverazione. Redatta secondo format ministeriali, timbrata e firmata dal tecnico abilitato, dovrà attestare i requisiti tecnici necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni del Superbonus, e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.
Se scegli di effettuare gli interventi relativi al Superbonus, potrai scegliere anche la modalità dello sconto in fattura.Le parcelle del tecnico asseveratore, però, vanno anticipate dal cliente. Una spesa che si aggira attorno al 2% dell’importo complessivo dei lavori, ed è detraibile dalle tasse in 5 anni, al 110%, sotto forma di credito d’imposta, dal cliente: di fatto, quindi, è “solo” un anticipo. La nostra offerta comprende tutto ciò che riguarda l’impianto fotovoltaico: dalla batteria di accumulo elettrico alla colonnina di ricarica per i veicoli elettrici. Il tutto garantito dalla nostra esperienza di oltre 15 anni in un settore in crescita e che non conosce stop dal punto di vista dell’innovazione tecnologica.
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